Impetràtio domìnii

Impetràtio domìnii

Istituto di origine postclassica, in virtù del quale il creditore pignoratizio (ossia garantito da pignus [vedi]), in caso di inadempimento del debitore (che originava il diritto del creditore di soddisfarsi sul ricavato della vendita della cosa oggetto del pignoramento), poteva chiedere all’imperatore di essere autorizzato ad acquistarla egli stesso, per il giusto prezzo.
Se l’autorizzazione era data, il proprietario della res pignorata poteva entro due anni riscattarla, altrimenti il creditore ne acquistava il dominium [vedi] definitivamente.
Costituiva una eccezione al divieto del “pactum commissorium” [vedi] posto da Costantino [vedi].