Impensæ

Impensæ [Spese]

Erano definiti tali le spese incontrate dal convenuto durante il possesso della cosa.
Il diritto pretorio riconobbe che gli si dovessero risarcire, al momento della “restitutio” le spese necessarie ed utili, purché il convenuto fosse stato possessore di buona fede.
Nel diritto giustinianeo il giudice operava il risarcimento delle spese con la sentenza, diminuendo la condanna in relazione alle spese da rimborsare.
Al possessore, sia di buona che mala fede, venne riconosciuto il recupero, in ogni caso, delle spese necessarie.
Al possessore di buona fede si riconobbe il diritto al rimborso anche delle spese utili.
Al possessore e di buona e di mala fede si riconobbe, inoltre, lo “ius tollendi”, cioè il diritto di asportare dalla “res” tutte le accessioni apportate, sempre che l’asportazione non fosse causa di danneggiamento della res.