Immissiones in alienum

Immissiones in alienum [Immissioni nel fondo altrui]

La giurisprudenza classica individuò ipotesi in cui erano proibite le (—): ad es. il divieto di liberarsi di acque correnti riversandole sul fondo sottostante, oppure il divieto di spaccare pietre facendo schizzare le schegge nel fondo vicino.
Questi singoli casi non erano però indice di una generale proibizione degli atti ad æmulationem [vedi], cioè quegli atti che, pur costituendo esercizio del proprio diritto di proprietà, sono compiuti esclusivamente allo scopo di recar danno ad altro soggetto.