Ignorantia iùris non excùsat
Ignorantia iùris non excùsat [L’ignoranza della legge è inescusabile; cfr. art. 1429 n. 4 c.c.; art. 5 c.p.]
Principio secondo il quale l’errore di diritto [vedi èrror], cioè l’ignoranza totale o parziale di una norma giuridica, che avesse indotto una parte alla stipula di un negozio giuridico, era sempre, per il diritto romano, inescusabile.
Talora, peraltro, si ritenne scusabile l’errore di diritto in cui erano incorse persone ritenute non in grado di conoscere correttamente, per le particolari condizioni in cui versavano, l’ordinamento giuridico (donne, soldati, contadini, minori di età).
Nel diritto civile vigente, l’errore di diritto è considerato essenziale quando è stato la ragione unica o rilevante di un contratto: in tal caso, rileva ai fini dell’annullabilità del contratto stesso.
Nel diritto penale vigente, l’art. 5 c.p. dispone che “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”; tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile (cfr. sent. n. 364 del 24-3-1988 C. Cost. ).
Principio secondo il quale l’errore di diritto [vedi èrror], cioè l’ignoranza totale o parziale di una norma giuridica, che avesse indotto una parte alla stipula di un negozio giuridico, era sempre, per il diritto romano, inescusabile.
Talora, peraltro, si ritenne scusabile l’errore di diritto in cui erano incorse persone ritenute non in grado di conoscere correttamente, per le particolari condizioni in cui versavano, l’ordinamento giuridico (donne, soldati, contadini, minori di età).
Nel diritto civile vigente, l’errore di diritto è considerato essenziale quando è stato la ragione unica o rilevante di un contratto: in tal caso, rileva ai fini dell’annullabilità del contratto stesso.
Nel diritto penale vigente, l’art. 5 c.p. dispone che “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”; tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile (cfr. sent. n. 364 del 24-3-1988 C. Cost. ).