Hypothèca

Hypothèca (pìgnus convèntum) [Ipoteca; cfr. artt. 2808 ss. c.c.]

Diritto reale di garanzia su cosa altrui.
A differenza del pignus [vedi] l’(—) era una mera convenzione in virtù della quale, senza il materiale trasferimento del possesso del bene al creditore una cosa veniva assegnata a quest’ultimo a garanzia di un debito.
Dapprima la convenzione di garanzia intervenne solitamente nella locazione di fondi: tra il locante e il locatario veniva stipulato un patto in base al quale i beni complessivamente immessi da quest’ultimo nel fondo [vedi invècta et illàta] venivano destinati a garantire il pagamento del canone.
Il pretore in caso di inadempimento, concedeva un interdìctum Salviànum [vedi interdictum] a mezzo del quale il locante poteva entrare in possesso delle cose date in garanzia. In seguito si accordò al locante un’àctio in rem, detta Serviana (o pigneratìcia) [vedi àctio Serviàna] esperibile contro qualsiasi terzo. Detta azione fu poi estesa in via utilis [vedi actio utilis] ad ogni altro caso di pegno nel quale mancasse il trasferimento del possesso (actio quasi Serviana o hypothecaria [vedi àctio pigneraticia in rem]).
In caso di locazione di fondi urbani, il pretore negava al conduttore l’interdictum de migràndo quando questi, opponendosi al locatore, volesse asportare dal fondo gli invecta et illata senza aver pagato il canone. La possibilità di costituire una garanzia con la sola convèntio fu estesa dalle locazioni rustiche a tutti i tipi di obbligazione e così nacque la nuova figura di diritto reale di garanzia chiamata (con nome greco) hypothèca.
Se sullo stesso bene gravavano più ipoteche a garanzia di crediti diversi, prevalevano le ipoteche costituite per prime (prìor tèmpore pòtior iùre).
Nel diritto giustinianeo il pignus gravava sui beni mobili e l’hypotheca solo sui beni immobili, secondo una distinzione che ancor’oggi caratterizza i due istituti.