Hypèrocha

Hypèrocha

Termine di derivazione orientale: indicava ciò che rimaneva, in caso di inadempimento, dopo l’alienazione della cosa oggetto di pignus [vedi].
Al creditore pignoratizio era, infatti, attribuito il diritto di alienare (iùs distrahèndi [vedi]) la res (se il debitore non adempiva), onde soddisfarsi sul ricavato: se il credito era inferiore al ricavato, ciò che restava (detto, appunto (—), od anche superfluum) veniva restituito al debitore (o al garante, che avesse eventualmente offerto la cosa al creditore a garanzia del debito altrui).