Hospìtium
Hospìtium
Secondo l’opinione dominante, l’(—) era il rapporto di diritto internazionale più risalente. Esso garantiva il diritto di risiedere sul suolo romano, di essere ospitato a cura dello Stato o del privato; il protetto poteva anche godere della tutela giudiziaria dello stato romano ad ottenere assistenza in caso di malattia o sepoltura in caso di morte.
Era certamente un atto collettivo: anche se contratto dal capostipite del gruppo, vincolava tutti i discendenti.
Il rapporto nasceva dal mero consenso delle parti: in caso che fosse convenuto con lo Stato romano era necessario una delibera del senato. In origine l’(—) era stipulato in forma orale; col tempo, si preferì la forma scritta anche col fine di conservarlo in archivi pubblici.
Aveva durata illimitata, a meno che non intervenisse la rinuncia dei contraenti e non si estingueva neanche in caso di guerra.
Secondo quanto ci è tramandato dalle fonti, si distingueva tra (—) pubblico e privato, a seconda che fosse convenuto tra due stati ovvero a favore di un singolo individuo della collettività. La distinzione si riferiva, dunque, all’estensione del rapporto: solo se riguardava la collettività si definiva pubblico.
Successivamente, nell’epoca di maggiore espansione della potenza romana l’(—) si trasformò in un beneficio concesso unilateralmente.
Secondo l’opinione dominante, l’(—) era il rapporto di diritto internazionale più risalente. Esso garantiva il diritto di risiedere sul suolo romano, di essere ospitato a cura dello Stato o del privato; il protetto poteva anche godere della tutela giudiziaria dello stato romano ad ottenere assistenza in caso di malattia o sepoltura in caso di morte.
Era certamente un atto collettivo: anche se contratto dal capostipite del gruppo, vincolava tutti i discendenti.
Il rapporto nasceva dal mero consenso delle parti: in caso che fosse convenuto con lo Stato romano era necessario una delibera del senato. In origine l’(—) era stipulato in forma orale; col tempo, si preferì la forma scritta anche col fine di conservarlo in archivi pubblici.
Aveva durata illimitata, a meno che non intervenisse la rinuncia dei contraenti e non si estingueva neanche in caso di guerra.
Secondo quanto ci è tramandato dalle fonti, si distingueva tra (—) pubblico e privato, a seconda che fosse convenuto tra due stati ovvero a favore di un singolo individuo della collettività. La distinzione si riferiva, dunque, all’estensione del rapporto: solo se riguardava la collettività si definiva pubblico.
Successivamente, nell’epoca di maggiore espansione della potenza romana l’(—) si trasformò in un beneficio concesso unilateralmente.