Hospìtium

Hospìtium

Secondo l’opinione dominante, l’(—) era il rapporto di diritto internazionale più risalente. Esso garantiva il diritto di risiedere sul suolo romano, di essere ospitato a cura dello Stato o del privato; il protetto poteva anche godere della tutela giudiziaria dello stato romano ad ottenere assistenza in caso di malattia o sepoltura in caso di morte.
Era certamente un atto collettivo: anche se contratto dal capostipite del gruppo, vincolava tutti i discendenti.
Il rapporto nasceva dal mero consenso delle parti: in caso che fosse convenuto con lo Stato romano era necessario una delibera del senato. In origine l’(—) era stipulato in forma orale; col tempo, si preferì la forma scritta anche col fine di conservarlo in archivi pubblici.
Aveva durata illimitata, a meno che non intervenisse la rinuncia dei contraenti e non si estingueva neanche in caso di guerra.
Secondo quanto ci è tramandato dalle fonti, si distingueva tra (—) pubblico e privato, a seconda che fosse convenuto tra due stati ovvero a favore di un singolo individuo della collettività. La distinzione si riferiva, dunque, all’estensione del rapporto: solo se riguardava la collettività si definiva pubblico.
Successivamente, nell’epoca di maggiore espansione della potenza romana l’(—) si trasformò in un beneficio concesso unilateralmente.