Honestiòres

Honestiòres

Venivano così denominati, in diritto postclassico, i cittadini romani appartenenti all’òrdo senatòrius [vedi] ed all’ordo equèster (c.d. utèrque ordo), nonché gli adgnati [vedi adgnàtio] e le loro mogli.
Dagli imperatori fu ripristinata, tra gli (—), la divisione tra patrizi e plebei [vedi lex Cassia; lex Sænia]: i primi potevano avere accesso alle cariche sacerdotali [vedi rex], ma non a quelle plebee [vedi ædìlitas, tribunus plèbis], il che si risolveva in un ulteriore privilegio, potendo i patrizi, nel cùrsus honòrum [vedi], evitare quelle cariche ed accedere più speditamente alle cariche di questori e di pretori.
Tra i privilegi spettanti agli (—), ricordiamo:
— il ius suffràgii [vedi] (per tutti quelli di sesso maschile);
— il ius honòrum [vedi] e l’accesso ad incarichi nell’amministrazione imperiale;
— un più blando trattamento sanzionatorio in caso di commissione di illeciti penali: le pene erano, infatti, diverse, a seconda che il colpevole fosse dell’elevato rango degli (—), oppure di basso rango [vedi humiliòres].