Herèditas

Herèditas [Eredità; cfr. artt. 456 ss. c.c.]

L’(—) romana era concepita come univèrsitas, ossia come un complesso unitario, comprendente elementi attivi e passivi: l’hères [vedi] acquisiva la titolarità dell’intero complesso che prescindeva dal singoli elementi costitutivi. Se le voci passive superavano quelle attive si aveva una damnòsa (—).
L’(—) era, altresì, considerata quale cosa incorporale ancorché ricomprendente cose corporali.
L’(—) poteva anche essere oggetto di usucapio [vedi], essendo sufficiente a tal fine il decorso di un anno anche se la stessa comprendeva beni immobili, per i quali, alla stregua dei principi generali, sarebbero stati necessari due anni.
L’erede subentrava nel complesso dei rapporti giuridici del defunto, eccezion fatta per i rapporti derivanti da diritto pubblico (cariche pubbliche) le situazioni essenzialmente personali (rapporti di famiglia) e quelle che, pur avendo carattere patrimoniale, avevano base personale.