Herèdis institùtio cum cretiòne

Herèdis institùtio cum cretiòne

Consisteva nell’uso da parte del testatore di imporre all’istituito un termine (100 giorni) per la pronuncia della cretio [vedi], diseredandolo nell’ipotesi che non accettasse tempestivamente.
La (—) era uno degli espedienti per evitare l’accettazione dell’eredità unitamente alla:
repudiatio hereditatis (rifiuto) da parte dell’heres voluntarius;
— richiesta da parte dei creditori del de cuius [vedi], rivolta al pretore affinché fissasse al vocatus un tempus ad deliberandum per decidere se accettare o meno l’eredità oppure autorizzasse l’interrogatio in iure del vocatus, cui veniva chiesto se fosse o no erede.