Habitàtio

Habitàtio [Abitazione]

Diritto reale in re alièna (su cosa altrui), che assicurava, al soggetto che ne era titolare, la facoltà di abitare una casa altrui ed, eventualmente, darla in locazione a terzi (facoltà quest’ultima espressamente riconosciuta solo in diritto giustinianeo).
In diritto classico era molto discusso se l’(—), cui veniva negata autonoma dignità, dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’ususfrùctus [vedi] o dell’usus [vedi].
Il diritto giustinianeo conferì all’(—) autonoma dignità, inquadrandola, come autonomo diritto reale limitato, nella categoria delle servitùtes personàrum [vedi], dalle quali si distingueva, peraltro, sotto due profili; l’(—), infatti: non si estingueva né per càpitis deminùtio [vedi] e né per non uso.