Habitàtio
Habitàtio [Abitazione]
Diritto reale in re alièna (su cosa altrui), che assicurava, al soggetto che ne era titolare, la facoltà di abitare una casa altrui ed, eventualmente, darla in locazione a terzi (facoltà quest’ultima espressamente riconosciuta solo in diritto giustinianeo).
In diritto classico era molto discusso se l’(—), cui veniva negata autonoma dignità, dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’ususfrùctus [vedi] o dell’usus [vedi].
Il diritto giustinianeo conferì all’(—) autonoma dignità, inquadrandola, come autonomo diritto reale limitato, nella categoria delle servitùtes personàrum [vedi], dalle quali si distingueva, peraltro, sotto due profili; l’(—), infatti: non si estingueva né per càpitis deminùtio [vedi] e né per non uso.
Diritto reale in re alièna (su cosa altrui), che assicurava, al soggetto che ne era titolare, la facoltà di abitare una casa altrui ed, eventualmente, darla in locazione a terzi (facoltà quest’ultima espressamente riconosciuta solo in diritto giustinianeo).
In diritto classico era molto discusso se l’(—), cui veniva negata autonoma dignità, dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’ususfrùctus [vedi] o dell’usus [vedi].
Il diritto giustinianeo conferì all’(—) autonoma dignità, inquadrandola, come autonomo diritto reale limitato, nella categoria delle servitùtes personàrum [vedi], dalle quali si distingueva, peraltro, sotto due profili; l’(—), infatti: non si estingueva né per càpitis deminùtio [vedi] e né per non uso.