Genus nùmquam pèrit

Genus nùmquam pèrit [Il genere non si estingue mai; cfr. artt. 1256-1257 c.c.]

Principio applicato in tema di obbligazioni generiche, [vedi obligàtio ad genus pèrtinens], che regola le conseguenze prodotte dall’intervento di una causa, non imputabile al debitore, che rende impossibile la prestazione.
Il principio (—) indica, pertanto, che un’obbligazione di genere non può mai estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Nel diritto vigente, fino a quando le cose generiche non siano state consegnate al compratore o da lui specificate, il rischio del loro perimento è a carico del venditore proprio perché (—).