Gaio

Gaio

Giurista vissuto all’epoca di Antonino Pio, nel II sec. d.C. e contemporaneo di Celso [vedi], Giuliano [vedi] e Pomponio [vedi].
Fu un maestro di scuola, originario secondo molti dell’Asia Minore o della Troade, e pertanto un provinciale insignito della cittadinanza romana. In virtù della purezza e dalla fluidità del suo linguaggio alcuni studiosi, tuttavia, lo ritengono cittadino romano. Fu autore molto fecondo, ma ignorato dai contemporanei; la sua fama andò crescendo con il tempo, fino a che il suo nome non venne compreso tra i cinque giuristi che, in virtù della legge delle citazioni di Valentiniano III, potevano essere citati nella prassi giudiziaria.
Al di là dei suoi specifici meriti giuridici da molti contestati, la fama conquistata da questo giurista in età moderna è dovuta alla circostanza che il suo manuale, le Institutiònes, articolato in quattro libri, ci è pervenuto quasi integralmente, consentendo agli studiosi degli ultimi due secoli di acquisire un patrimonio prezioso di nozioni e di conoscenze sul sistema giuridico romano ed, in particolare, un’adeguata percezione delle distorsioni e delle interpolazioni presenti nella compilazione giustinianea.
In particolare, le Institutiones sono una esposizione sistematica dei principi elementari del diritto romano, dedicata agli allievi di (—), e perciò di uso prettamente scolastico.
L’opera è suddivisa in tre parti dedicate rispettivamente (Gai Inst. I, 8) alle persone, alle cose ed alle azioni processuali. Essa, fino ai primi dell’800, era conosciuta attraverso le Istituzioni di Giustiniano [vedi Institutiones Iustiniani] e l’Epitome, in due libri, della lex Romana Wisigothòrum [vedi]. Solo nel 1816 il Niebuhr ritrovò nella Biblioteca capitolare di Verona il testo di un palinsesto, il Còdex Gai Veronènsis [vedi]; ulteriori scoperte rivelarono che il testo veronese non conteneva l’opera completa.
Tra le altre opere gaiane vanno segnalati: un commento all’editto provinciale (ossia al testo edittale promulgato dai governatori provinciali) ed un commento alla legge delle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum], di grande importanza per la nostra conoscenza del diritto romano arcaico. Tra le opere minori, può ricordarsi un commento ai libri di Q. Mucio [vedi] ed all’editto del prætor urbanus [vedi edictum prætorium].