Fùrtum

Fùrtum [Furto; cfr. artt. 624 ss. c.p.]

Il (—) consisteva nella sottrazione non violenta e contro la volontà del suo detentore di una cosa mobile, oppure di un animale o di uno schiavo. Da Gaio [vedi] (Inst., III, 183 ss.) apprendiamo che il (—) poteva avere ad oggetto anche uomini liberi, come nel caso che venisse sottratto alla potestà del pater familias [vedi] un filius, oppure alla potestà maritale [vedi mànus maritàlis] la moglie oppure, infine, una persona ricevuta in potestà per sentenza (iudicàtus) oppure per regolare contratto (auctoràtus, tipico esempio era quello dei gladiatori);
Era configurabile anche il (—) rei suæ, cioè il furto di una cosa propria: tipico è il caso del debitore che si impadroniva di una res data in pegno al creditore o del soggetto che sottraeva una cosa propria (od anche uno schiavo) al possessore di buona fede.
Il (—) era un atto illecito fonte di un’obbligazione ex delicto [vedi obligationes ex delicto]; si distingueva dalla rapina [vedi bòna vi ràpta], nella quale la sottrazione avveniva in modo violento.
Si distinguevano:
— (—) manifèstum, quando il ladro era colto in flagrante;
— (—) nec manifèstum, se il ladro non era colto in flagrante.
Due ipotesi di (—) nec manifèstum contemplate dalla Lex XII Tabulàrum [vedi], per le quali fu fissata la pena del trìplum, furono:
furtum conceptum, allorché la refurtiva veniva trovata in casa dell’indiziato;
furtum oblatum, allorché il reo di furtum conceptum dimostrasse che la refurtiva gli era stata offerta per nasconderla in casa da terzi.
Elementi del (—) erano:
— la condotta (c.d. elemento oggettivo) che poteva consistere in una amòtio rei [vedi] od in una contrectàtio [vedi]: si commetteva furto sia impadronendosi di una cosa altrui per portarla via (amotio), che, più in generale, impadronendosi di una cosa altrui contro la volontà del dòminus (contrectatio).
La nozione di amotio si allargò fino a ricomprendere anche ipotesi in cui mancava la sottrazione materiale: si ammise che commetteva furto il depositario che usava della cosa depositata (furtum ùsus) o il detentore che, rifiutandosi di restituire la cosa al dominus, incominciava a possederla per sé (furtum possessiònis);
— l’elemento soggettivo, che era dato dal dolus malus [vedi], cioè dalla coscienza di impossessarsi della res contro la volontà del proprietario;
— l’ànimus lùcri facièndi (fine di lucro), cioè l’intenzione di trarre vantaggio dalla cosa rubata.
Il fine di lucro era normale nel furto, ma veniva distinto dal c.d. animus furàndi (la vera e propria intenzione di commettere il furto);
— la non punibilità del furto putativo, nel senso che all’intenzione di rubare doveva seguire un vero e proprio furto e non una sottrazione solo erroneamente ritenuta furto (es. impossessamento di una res nullìus [vedi] o derelìcta).
In presenza di (—) manifèstum il derubato che fosse riuscito a prendere il ladro poteva applicare la mànus inièctio [vedi] e la pena da pagare corrispondeva al doppio (duplum) del valore della cosa rubata [vedi, però endoploratio], mentre se il ladro era colto di notte ovvero si difendeva con armi o si trattava di uno schiavo, poteva anche essere ucciso.
Se si trattava, invece, di (—) nec manifestum, il derubato poteva chiamare in giudizio il presunto ladro per mezzo di una lègis àctio sacramènti in personam [vedi]. Se il convenuto resisteva in giudizio si passava alla lìtis contestàtio [vedi] e, in caso di condanna, era tenuto a pagare il doppio del valore della cosa rubata.
In epoca classica, ferma restando la possibilità di uccidere il ladro notturno o che si difendeva a mano armata, era concessa un’actio fùrti [vedi], che comportava, se esperita vittoriosamente, la condanna ad una pena pecuniaria. Tale pena, a sua volta, poteva essere: in quadruplum per il (—) manifestum o prohìbitum, in triplum per il (—) oblatum, in duplum per il (—) nec manifestum.
L’actio furti, che si poteva esperire anche contro colui che avesse cooperato al furto, era infamante e trasmissibile agli eredi del derubato. Essa poteva inoltre essere esercitata, oltre che dal dominus, da chiunque avesse avuto interesse a che il furto non fosse stato commesso.
Nel diritto giustinianeo erano ancora ammesse le actiònes furti manifesti e nec manifesti, ma la persecuzione privata del furto venne sostituita da quella pubblica in sede di cognìtio extra òrdinem [vedi] criminale. Inoltre il derubato che fosse stato dominus godeva di una condìctio ex causa furtìva [vedi] per ottenere la restituzione della cosa rubata. La condictio poteva essere esercitata anche se la cosa fosse perita per causa non imputabile al ladro, in quanto questi si considerava inadempiente sin dal momento del furto.