Fundus
Fundus [Fondo]
Il (—) era un’estensione di terreno.
I fundi in àgro Romano (cioè siti in territorio di Roma) erano considerati res màncipi [vedi] e potevano essere oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium [vedi]; il loro regime fu ben presto esteso anche ai fundi in agro Itàlico.
Fino al periodo classico la proprietà immobiliare era esente da limitazioni pubblicistiche: il fondo che fosse stato anche libero da iùra in re alièna era detto (—) òptimus màximus.
Solo in diritto postclassico furono previsti, a carico del proprietario di un fondo, il pagamento di un’imposta fondiaria e la possibilità di un’espropriazione per pubblica utilità [vedi].
Il (—) era un’estensione di terreno.
I fundi in àgro Romano (cioè siti in territorio di Roma) erano considerati res màncipi [vedi] e potevano essere oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium [vedi]; il loro regime fu ben presto esteso anche ai fundi in agro Itàlico.
Fino al periodo classico la proprietà immobiliare era esente da limitazioni pubblicistiche: il fondo che fosse stato anche libero da iùra in re alièna era detto (—) òptimus màximus.
Solo in diritto postclassico furono previsti, a carico del proprietario di un fondo, il pagamento di un’imposta fondiaria e la possibilità di un’espropriazione per pubblica utilità [vedi].