Fruttificazione

Fruttificazione [cfr. artt. 820-821, 984, 1148, 1196, 2791, 2865 c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] in relazione alle sole res [vedi] fruttifere, cioè capaci di produrre periodicamente altri beni dotati di una propria autonomia economica (oltre ai frutti delle piante, si pensi alla legna tratta da un bosco ceduo, alla lana, ai parti del bestiame) [vedi fructus].
I frutti appartenevano di regola al proprietario della cosa che li produceva.
Qualora sulla cosa fossero stati costituiti diritti reali (usufrutto, enfitèusi, pegno) o di obbligazione (locazione), sorgeva il problema di determinare se l’acquisto era a favore del proprietario o meno.
Il semplice distacco dalla cosa fruttifera (separàtio) comportava l’acquisto a favore del possessore dell’àger vectigàlis [vedi] e dell’enfitèuta [vedi emphyteusis].
Affinché l’usufruttuario divenisse proprietario dei frutti, si richiedeva invece la percèptio, cioè l’effettiva apprensione dei frutti.
Il locatario acquistava i frutti con la perceptio, ma occorreva la persistenza, anche tacita, della volontà del locatore: infatti per poter cogliere i frutti, il locatario doveva riceverne l’autorizzazione. Se questa mancava, pur rispondendo il locatore in base al rapporto di locàtio-condùctio [vedi], il locatario non poteva acquistare la proprietà dei frutti.
Infine, il creditore pignoratizio che aveva ricevuto in pegno una res fruttifera, doveva imputare agli interessi dovuti ed eventualmente al capitale, i frutti precepiti.