Frùctus non intellegùntur nisi dedùctis impènsis

Frùctus non intellegùntur nisi dedùctis impènsis [lett. “si considerano frutti quelli rimasti dopo la sottrazione delle spese”; cfr. art. 821, 2° co., c.c.]

Si tratta della sintesi di una regola dettata anche dall’art. 821, 2° co. , c.c.: ai fini del calcolo dei frutti [vedi fructus] devono essere preventivamente sottratte le spese sostenute da chi ha prodotto e raccolto i frutti stessi. Ciò comporta che chi si impossessa dei frutti deve, entro il limite massimo del loro valore, sollevare il produttore dalle spese sostenute per la produzione ed il raccolto.