Frùctus non intellegùntur nisi dedùctis impènsis
Frùctus non intellegùntur nisi dedùctis impènsis [lett. “si considerano frutti quelli rimasti dopo la sottrazione delle spese”; cfr. art. 821, 2° co., c.c.]
Si tratta della sintesi di una regola dettata anche dall’art. 821, 2° co. , c.c.: ai fini del calcolo dei frutti [vedi fructus] devono essere preventivamente sottratte le spese sostenute da chi ha prodotto e raccolto i frutti stessi. Ciò comporta che chi si impossessa dei frutti deve, entro il limite massimo del loro valore, sollevare il produttore dalle spese sostenute per la produzione ed il raccolto.
Si tratta della sintesi di una regola dettata anche dall’art. 821, 2° co. , c.c.: ai fini del calcolo dei frutti [vedi fructus] devono essere preventivamente sottratte le spese sostenute da chi ha prodotto e raccolto i frutti stessi. Ciò comporta che chi si impossessa dei frutti deve, entro il limite massimo del loro valore, sollevare il produttore dalle spese sostenute per la produzione ed il raccolto.