Frùctus

Frùctus [Frutto-frutti; cfr. artt 820-821 c.c.]

Frutto è il prodotto di un bene “fruttifero” cioè produttivo; viene raccolto periodicamente senza che, però, con tale operazione sia alterata la consistenza e la destinazione economica della cosa madre.
In diritto romano, venivano considerati come frutti non solo i prodotti delle piante, ma anche i prodotti delle miniere e degli animali.
Prima dell’intervento della relativa separazione, i frutti erano ritenuti mere parti della cosa madre e, in quanto tali, non suscettibili di autonoma considerazione.
I Romani consideravano come frutti dello schiavo le òperæ, ossia la sua attività lavorativa, generalmente misurata in giornate lavorative.
Non erano, invece, ritenuti tali i parti della schiava: ne conseguiva che, in caso di conflitto tra proprietario ed usufruttuario della schiava, il parto era attribuito al primo.
Per la deduzione delle spese [vedi Frùctus non intellegùntur nisi dedùctis impènsis].
I “fructus” possono così dividersi:
— “fructus extantes”: sono i frutti colti, ma non ancora consumati;
— “fructus pendentes (o percipiendi): sono i frutti naturalmente collegati alla “res” fruttifera;
— “fructus percepti”: sono i frutti colti e resi quindi cose autonome;
— “fructus separati”: sono i frutti staccati dalla “res” fruttifera per una qualunque causa.