Fraus lègi fàcta

Fraus lègi fàcta [Frode alla legge; cfr. art. 1344 c.c.]

Una efficace definizione del fenomeno della (—), ed una sua differenziazione rispetto alla diretta contrarietà alla legge, possono rinvenirsi in Paulô D. 1.3.29: “Contra legem facit qui id facit, quod lex pròhibet, in fràudem legis vero, qui salvis verbis legis sentèntiam èius circumvènit (agisce contra legem chi fa ciò che la legge proibisce, agisce in fraudem legis chi, fermo restando il rispetto formale della legge, ne aggira il divieto).
La (—) si realizzava quindi, nei casi in cui un negozio giuridico risultava in apparenza rispettoso delle leggi, mentre in realtà lo scopo pratico che mirava a realizzare era vietato dalla legge: il negozio, pertanto, aggirava indirettamente il divieto (si pensi, ad es., alla vendita fatta dal marito alla moglie per un prezzo irrisorio: con la vendita intendeva aggirare indirettamente il divieto di donazioni tra coniugi, sancito per legge nei primi anni del Principato).
Il negozio in frode alla legge aveva una causa [vedi] contraria alla legge e risultava, pertanto, inutilizzabile.