Fòrum

Fòrum [Foro; cfr. artt. 18 ss. c.p.c.]

Letteralmente, era, per i Romani, il luogo deputato all’esercizio di attività giurisdizionali e commerciali.
Nel linguaggio giuridico contemporaneo, il termine (—) indica il giudice competente per territorio. In particolare il codice di procedura civile vigente fissa, in particolare, un foro generale (il giudice del luogo in cui risiede il convenuto) ed una serie di fori speciali analiticamente individuati.