Formula petitoria

Formula petitoria

Con la (—) l’attore, senza necessità di una preventiva sponsio [vedi] del convenuto, affermava direttamente in iure la sua qualità di dominus ex iure Quiritium [vedi] chiedendo la restituzione della cosa.
Precedentemente, con la rei vendicatio [vedi], il dominus agiva contro colui che si fosse impossessato dalla res al fine di riottenerla o, nella peggiore delle ipotesi, di ottenere il valore della stessa.
Nei tempi più antichi l’azione si esercitava mediante la legis actio sacramenti in rem [vedi].
La complessità di tale procedura ne determinò il superamento.
E così nel passaggio alla procedura formulare si utilizzò il sistema della legis actio per iudicis arbitrive postulationem [vedi]. Ma il procedimento cui si fece più ricorso fu quello della (—).