Fòrmula

Fòrmula

La (—) (elemento tipico del processo per formulas [vedi]), consisteva in una sorta di riepilogo del giudizio avvenuto in iùre, fatto secondo un programma concordato tra le parti, ed in base a modelli preparati dal magistrato, contenente le rispettive pretese delle parti, nonché il compito di cui veniva investito, nella successiva fase àpud iùdicem, il iudex privatus.
Parti fondamentali della (—) erano:
— la demonstràtio, che si innestava nel giudizio, chiarendo la questione di fatto oggetto della controversia (ad es., “poiché A. Agerio ha venduto uno schiavo a N. Negidio). La demonstratio circoscriveva l’oggetto del giudizio di fronte ad una intèntio indeterminata e quindi la precedeva: era pertanto una parte accessoria del processo formulare;
— l’intèntio, con la quale l’attore riassumeva la sua pretesa (ad es. “se risulta che N. Negidio debba dare a A. Agerio diecimila sesterzi” oppure “tutto ciò che risulta che N.N. debba dare o fare ad A.A.”, oppure “se risulta che lo schiavo sia di assoluta proprietà di A.A.”);
— l’adiudicàtio, clausola propria dei giudizi divisori con cui si dava al giudice il potere di assegnare in domìnium ex iùre Quiritium [vedi] o in altro ius in re aliena [vedi iura in re aliena] ai singoli dividenti le parti di un oggetto comune;
— la condemnàtio, con la quale si dava al iudex privatus il potere di condannare od assolvere (ad es., con la formula “giudice, condanna N.N. a dare diecimila sesterzi ad A.A.; se non risulta assolvilo”).
Aggiunta alla condemnatio poteva esservi la taxàtio, che indicava il massimo a cui poteva arrivare la condanna, come nel caso del benefìcium competèntiæ, riconosciuto nei rapporti tra i coniugi e comportante la condanna solo in id quod fàcere pòssunt. Lo stesso beneficio era accordato alle seguenti persone: ai soci tra di loro, al patrono verso il liberto [vedi patronatus], ai parentes verso i discendenti, al donante verso il donatario, ai soldati.
Elementi essenziali del giudizio formulare furono l’intentio [vedi] e la condemnatio [vedi] che non potevano mai mancare.
Elementi accessori furono:
— la demonstratio [vedi];
— l’adiudicatio [vedi];
— la taxàtio [vedi];
— la præscrìptio [vedi];
— l’exceptio [vedi] e le clausole ad essa collegate.


Vedi tabella.Vedi tabella.

Esempi sulle parti fondamentali della formula tratti dalle Istituzioni di Gaio
Demonstratio

Demonstratio est ea pars formulæ quæ … ut demonstretur res de qua agitur. Velut hæc pars formulæ: “Quod A. Agerius N. Negidio hominem vendidit”; item hæc “Quod A. Agerius “apud” N. Negidium hominem deposuit”.
La demonstratio è la parte della formula che … per illustrare la situazione per la quale si agisce. Come, ad esempio, questa parte della formula: “Poiché A. Agerio ha venduto uno schiavo a N. Negidio”; oppure: “Poiché A. Agerio ha affidato uno schiavo in depositum a N. Negidio”.La demonstratio è la parte della formula che … per illustrare la situazione per la quale si agisce. Come, ad esempio, questa parte della formula: “Poiché A. Agerio ha venduto uno schiavo a N. Negidio”; oppure: “Poiché A. Agerio ha affidato uno schiavo in depositum a N. Negidio”.
Intentio est ea pars formulæ qua actor desiderium suum concludit. Velut hæc pars formulæ: “Si paret N. Negidium A. Agerio sestertium decem milia dare oportere”; item hæc: “Quidquid paret N. Negidium A. Agerio dare facere “oportère”; item hæc: “Si paret hominem ex iure Quiritium A. Agerii esse”.
L’intentio è quella parte della formula in cui l’attore racchiude la sua pretesa, come questa parte della formula: “Se sembra che N. Negidio debba dare ad A. Agerio diecimila sesterzi”, oppure quest’altra: “Qualsiasi cosa che sembra che N. Negidio debba fare o dare in favore di A. Agerio”, o ancora questa: “Se sembra che lo schiavo sia di A. Agerio ex iure Quiritium”.
Adiudicatio est ea pars formulæ qua permittitur iudici rem alicui ex litigatoribus adiudicare: velut si inter coheredes familiæ erciscundæ agatur, aut inter socios communi dividundo, aut inter vicinos finium regundorum. Nam illic ita est: “Quantum adiudicari oportet, iudex, Titio adiudicato”.
familiæ erciscundæ, oppure tra soci con l’actio communi dividundo, o tra vicini con l’actio finium regundorum. Infatti, in questa parte della formula è detto: “Giudice, aggiudica a Tizio quanto è necessario che gli venga aggiudicato”.
Condemnatio est ea pars formulæ qua iudici condemnandi absolvendive potestas permittitur. Velut hæc pars formulæ: “Iudex, N. Negidium A. Agerio sestertium decem milia condemna; si non paret, absolve”; item hæc: “Iudex, N. Negidium A. Agerio dumtaxat “decem milia” condemna. Si non paret, absolvito”; item hæc: “Iudex, N. Negidium A. Agerio Condemnato”, et reliqua, ut non adiciatur “Dumtaxat “decem milia””.
La condemnatio è quella parte della formula nella quale si conferisce al giudice il potere di condannare o di assolvere come in questa parte della formula: “Giudice, condanna N. Negidio a diecimila sesterzi nei confronti di A. Agerio. Se non sembra, assolvi”, o, anche, questa: “Giudice, condanna N. Negidio nei confronti di A. Agerio nel limite della somma di diecimila sesterzi. Se non sembra, assolvi”, oppure questa: “Giudice, N. Negidio sia condannato nei confronti di A. Agerio”, e le parti restanti, in modo che non venga aggiunto “nel limite della somma di diecimila sesterzi”.
Si tenga presente che Aulus Agerius (da “agere”, cioè agire) e Numerius Negidius (da “negare”) sono le espressioni con cui vengono indicati negli esempi formulari rispettivamente l’attore e il convenuto.
Inoltre le parole racchiuse nel segno “ ” rappresentano parti non presenti nel testo di Gaio, ma che sono state ritenute dalla dottrina criticamente credibili.