Forma del negozio giuridico
Forma del negozio giuridico [cfr. art. 1350 c.c.]
Lo studio dell’elemento formale nel diritto romano è molto importante, anche se fu di diversa pregnanza nelle diverse epoche storiche; infatti gli effetti dei negozi giuridici erano spesso ricollegati alla pronuncia di cèrta e sollèmnia verba, ossia al rispetto di determinate forme. In particolare, per quanto riguarda le forme di manifestazione della volontà, fu importante, nel diritto romano, la differenza tra negozi solenni e non solenni e l’altra, conseguenziale, tra negozi astratti e negozi causali.
Si aveva negozio con forma solenne quando il diritto prescriveva quale forma dovesse avere la dichiarazione di volontà; a tale scopo, era sufficiente che fosse voluto l’atto. Generalmente il negozio formale, oltre che orale, era anche astratto, in quanto la forma poteva rivestire qualsiasi contenuto idoneo per raggiungere le più svariate finalità purché lecite.
Il diritto romano arcaico era improntato al formalismo più rigoroso: in pratica, tutti i negozi erano riconducibili ai tre tipi dei gèsta per æs et lìbram [vedi], della in iùre cèssio [vedi] e della spònsio [vedi].
Per eliminare gli effetti giuridici prodotti da uno di questi negozi, occorreva un atto contrario (contràrius àctus) posto in essere con una forma corrispondente a quella del negozio originario.
Fu solo verso il III sec. a.C. che, col riconoscimento dei quattro negozi tipici del ius gentium [vedi] (l’èmptio-vendìtio, la locàtio-condùctio, la socìetas ed il mandatum), tutti negozi causali, il rigido formalismo, che aveva caratterizzato la fase precedente, si svalutò lentamente, fino a cadere in disuso.
In diritto postclassico, finirono con lo scomparire mancipàtio [vedi] ed in iure cessio ed il requisito della forma fu soddisfatto da espedienti legali che risultavano più adatti a garantire sicurezza e fede pubblica nelle relazioni commerciali. La manifestazione di volontà era valida e produttiva di effetti se espressa nelle forme legali (in genere, la scrittura).
Nel diritto classico, la prova del compimento delle formalità era libera, potendosi provare l’attuazione di una mancipatio in qualsiasi modo (mediante scrittura, testimoni o altrimenti). Nel diritto giustinianeo, al contrario, il documento aveva valore costitutivo del rapporto, poiché solo col documento si poteva provare l’esistenza dell’atto: forma, volontà e prova si incorporarono nel documento, che assunse quindi, insieme, valore ad substàntiam e ad probatiònem [vedi].
Lo studio dell’elemento formale nel diritto romano è molto importante, anche se fu di diversa pregnanza nelle diverse epoche storiche; infatti gli effetti dei negozi giuridici erano spesso ricollegati alla pronuncia di cèrta e sollèmnia verba, ossia al rispetto di determinate forme. In particolare, per quanto riguarda le forme di manifestazione della volontà, fu importante, nel diritto romano, la differenza tra negozi solenni e non solenni e l’altra, conseguenziale, tra negozi astratti e negozi causali.
Si aveva negozio con forma solenne quando il diritto prescriveva quale forma dovesse avere la dichiarazione di volontà; a tale scopo, era sufficiente che fosse voluto l’atto. Generalmente il negozio formale, oltre che orale, era anche astratto, in quanto la forma poteva rivestire qualsiasi contenuto idoneo per raggiungere le più svariate finalità purché lecite.
Il diritto romano arcaico era improntato al formalismo più rigoroso: in pratica, tutti i negozi erano riconducibili ai tre tipi dei gèsta per æs et lìbram [vedi], della in iùre cèssio [vedi] e della spònsio [vedi].
Per eliminare gli effetti giuridici prodotti da uno di questi negozi, occorreva un atto contrario (contràrius àctus) posto in essere con una forma corrispondente a quella del negozio originario.
Fu solo verso il III sec. a.C. che, col riconoscimento dei quattro negozi tipici del ius gentium [vedi] (l’èmptio-vendìtio, la locàtio-condùctio, la socìetas ed il mandatum), tutti negozi causali, il rigido formalismo, che aveva caratterizzato la fase precedente, si svalutò lentamente, fino a cadere in disuso.
In diritto postclassico, finirono con lo scomparire mancipàtio [vedi] ed in iure cessio ed il requisito della forma fu soddisfatto da espedienti legali che risultavano più adatti a garantire sicurezza e fede pubblica nelle relazioni commerciali. La manifestazione di volontà era valida e produttiva di effetti se espressa nelle forme legali (in genere, la scrittura).
Nel diritto classico, la prova del compimento delle formalità era libera, potendosi provare l’attuazione di una mancipatio in qualsiasi modo (mediante scrittura, testimoni o altrimenti). Nel diritto giustinianeo, al contrario, il documento aveva valore costitutivo del rapporto, poiché solo col documento si poteva provare l’esistenza dell’atto: forma, volontà e prova si incorporarono nel documento, che assunse quindi, insieme, valore ad substàntiam e ad probatiònem [vedi].