Fonti del diritto
Fonti del diritto [cfr. art. 1 disposizioni sulla legge in generale]
Sono gli atti o i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche, ossia i comandi generali ed astratti, rivolti a tutti i consociati con i quali si impone loro una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione.
Fonti del diritto italiano sono quelle elencate dall’art. 1 disp. prel.: le leggi, i regolamenti, le norme corporative (non più attuali), gli usi.
Fonti tradizionali del dr. romano furono i mores maiorum [vedi] i fœdera [vedi] il ius [vedi].
Successivamente, divennero fonti: gli atti dei comitia (leges publicæ plebiscita [vedi plebiscitum]) del senato (senatusconsulta [vedi senatusconsultum]) dei magistrati (edicta [vedi edictum]) e del principe (mandata, edicta, rescripta, decreta), nonché i responsa prudentium.
Sono gli atti o i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche, ossia i comandi generali ed astratti, rivolti a tutti i consociati con i quali si impone loro una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione.
Fonti del diritto italiano sono quelle elencate dall’art. 1 disp. prel.: le leggi, i regolamenti, le norme corporative (non più attuali), gli usi.
Fonti tradizionali del dr. romano furono i mores maiorum [vedi] i fœdera [vedi] il ius [vedi].
Successivamente, divennero fonti: gli atti dei comitia (leges publicæ plebiscita [vedi plebiscitum]) del senato (senatusconsulta [vedi senatusconsultum]) dei magistrati (edicta [vedi edictum]) e del principe (mandata, edicta, rescripta, decreta), nonché i responsa prudentium.