Fiscus Cæsaris

Fiscus Cæsaris [Fisco dell’imperatore]

L’espressione indicò, in origine, il patrimonio semi-pubblico, appartenente all’imperatore, che si affiancò all’ærarium [vedi], come conseguenza della duplicazione delle strutture governative che caratterizzò il periodo del Principato.
In una prima fase, il (—) fu considerato come patrimonio privato del prìnceps [vedi] e venne gradualmente assimilato all’ærarium, pur restandone, almeno fino al diritto classico, formalmente distinto; l’assimilazione fu completa, ed i due enti unificati nell’unico fiscus Cæsaris, in diritto postclassico.
Quest’ultimo inoltre, mostrò la tendenza a considerare il (—) (ricomprendente anche l’ærarium) come autonomo soggetto giuridico: pur appartenendo al princeps, il (—) non era considerato come suo patrimonio (non essendo trasmesso, a titolo ereditario, agli eredi del princeps defunto, ma attribuito al successore). Finché la presa di possesso del successore non avveniva, il (—) si considerava, nei confronti dei cittadini, come soggetto dotato di autonoma personalità.