Finanze dell’impero romano
Finanze dell’impero romano
Il sistema finanziario dell’impero corrispose in linea di massima a quello della “res publica” [vedi].
— Spese ordinarie furono quelle per:
a) le opere pubbliche;
b) il mantenimento ed equipaggiamento delle legioni;
c) la costruzione di fortificazioni militari;
d) lo “stipendium” dei funzionari imperiali e dei magistrati provinciali;
e) la “frumentatio” (approvigionamento gratuito) della popolazione di Roma. Nerva e Traiano furono iniziatori di istituzioni di beneficenza alimentare per i fanciulli poveri.
— Entrate ordinarie furono:
a) il tributum pagato dai fruitori di “prædia provincialia”;
b) il “tributum capitis” dei “dediticii” [vedi];
c) le varie imposte indirette tra cui: “vicesima manumissionum” o “libertatum”, “centesima rerum venalium” (1% gravante sul ricavato delle vendite all’asta), numerosi dazi doganali;
d) la “vicesima hereditatum” (tassa sul valore dei beni ricevuti in eredità o legato);
e) ricavato dei “bona damnatorum” dei “bona vacantia”, dei “bona cadùca”;
f) i frutti dei beni patrimoniali del “princeps” [vedi].
Il sistema finanziario dell’impero corrispose in linea di massima a quello della “res publica” [vedi].
— Spese ordinarie furono quelle per:
a) le opere pubbliche;
b) il mantenimento ed equipaggiamento delle legioni;
c) la costruzione di fortificazioni militari;
d) lo “stipendium” dei funzionari imperiali e dei magistrati provinciali;
e) la “frumentatio” (approvigionamento gratuito) della popolazione di Roma. Nerva e Traiano furono iniziatori di istituzioni di beneficenza alimentare per i fanciulli poveri.
— Entrate ordinarie furono:
a) il tributum pagato dai fruitori di “prædia provincialia”;
b) il “tributum capitis” dei “dediticii” [vedi];
c) le varie imposte indirette tra cui: “vicesima manumissionum” o “libertatum”, “centesima rerum venalium” (1% gravante sul ricavato delle vendite all’asta), numerosi dazi doganali;
d) la “vicesima hereditatum” (tassa sul valore dei beni ricevuti in eredità o legato);
e) ricavato dei “bona damnatorum” dei “bona vacantia”, dei “bona cadùca”;
f) i frutti dei beni patrimoniali del “princeps” [vedi].