Fidùcia

Fidùcia [Fiducia]

Atto solenne di alienazione di res màncipi [vedi], poteva essere posto in essere dai soli cives [vedi] e si perfezionava per il tramite dalla mancipàtio [vedi] o della in iùre cèssio [vedi].
L’effetto prodotto era il trasferimento della proprietà dall’alienante (fiduciante) all’acquirente (fiduciario), con l’esplicito accordo, denominato pàctum fiduciæ, in base al quale quest’ultimo si impegnava a restituire la cosa ricevuta contro la restituzione del prezzo pagato.
Il pactum fiduciæ, in principio, non ebbe una rilevanza autonoma: restava, infatti, affidato alla semplice correttezza del compratore l’adempimento dell’obbligo di rimancipare la cosa.
Successivamente il patto venne configurato come autonomo, anche se collegato con l’atto traslativo: se il compratore si rendeva inadempiente, l’alienante poteva esperire l’àctio fiduciæ [vedi].
A seconda del fine cui tendeva il trasferimento di proprietà, si distingueva tra:
— (—) cum amìco [vedi];
— (—) cum creditòre [vedi].