Fidepromìssio (o fideipromissio)
Fidepromìssio (o fideipromissio)
Contratto verbale, di regola adoperato a scopo di garanzia, al pari della spònsio [vedi] e della fideiùssio [vedi]. Si inquadra nell’ambito della stipulàtio [vedi], di cui costituisce una delle possibili applicazioni.
Posteriore alla sponsio, la (—), quale garanzia personale, aveva la stessa natura e presentava una struttura analoga alla sponsio.
Si distingueva tuttavia da essa per il fatto che era accessibile pure ai peregrini [vedi] e pertanto riconducibile al sistema dei rapporti giuridici del iùs gentium [vedi]. La formula adoperata era: “Idem fide promittis? — Promitto.”.
La (—) produceva effetti, come la sponsio, solo per un biennio ed il relativo obbligo non era trasmissibile agli eredi.
Ulteriore limite della (—), comune alla sponsio, era rappresentato dalla sua riferibilità esclusiva alle obligatiònes ex stipulatu.
I rapporti tra più sponsòres o fidepromissòres tra loro e tra spònsor o fidepromìssor e debitore erano regolate da varie leggi che si preoccuparono di limitare il dilagante fenomeno dell’assunzione del debito altrui. In particolare:
— una lex Appulèia (fine III sec. a.C.) concesse, a quello che tra i vari sponsores o fidepromissores avesse pagato, un’azione (sul presupposto della nascita di una sorta di socìetas) contro gli altri per ottenere il rimborso della quota spettante a ciascuno di essi;
— una lex Furia introdusse la temporaneità delle obbligazioni di sponsio e di (—), stabilendo che dopo due anni dalla scadenza del debito ciascuno fosse responsabile verso il creditore solo per la sua quota;
— una lex Cornelia di Silla [vedi] vietò a chiunque di garantire nello stesso anno lo stesso debitore per una somma superiore ai ventimila sesterzi.
Contratto verbale, di regola adoperato a scopo di garanzia, al pari della spònsio [vedi] e della fideiùssio [vedi]. Si inquadra nell’ambito della stipulàtio [vedi], di cui costituisce una delle possibili applicazioni.
Posteriore alla sponsio, la (—), quale garanzia personale, aveva la stessa natura e presentava una struttura analoga alla sponsio.
Si distingueva tuttavia da essa per il fatto che era accessibile pure ai peregrini [vedi] e pertanto riconducibile al sistema dei rapporti giuridici del iùs gentium [vedi]. La formula adoperata era: “Idem fide promittis? — Promitto.”.
La (—) produceva effetti, come la sponsio, solo per un biennio ed il relativo obbligo non era trasmissibile agli eredi.
Ulteriore limite della (—), comune alla sponsio, era rappresentato dalla sua riferibilità esclusiva alle obligatiònes ex stipulatu.
I rapporti tra più sponsòres o fidepromissòres tra loro e tra spònsor o fidepromìssor e debitore erano regolate da varie leggi che si preoccuparono di limitare il dilagante fenomeno dell’assunzione del debito altrui. In particolare:
— una lex Appulèia (fine III sec. a.C.) concesse, a quello che tra i vari sponsores o fidepromissores avesse pagato, un’azione (sul presupposto della nascita di una sorta di socìetas) contro gli altri per ottenere il rimborso della quota spettante a ciascuno di essi;
— una lex Furia introdusse la temporaneità delle obbligazioni di sponsio e di (—), stabilendo che dopo due anni dalla scadenza del debito ciascuno fosse responsabile verso il creditore solo per la sua quota;
— una lex Cornelia di Silla [vedi] vietò a chiunque di garantire nello stesso anno lo stesso debitore per una somma superiore ai ventimila sesterzi.