Fideiùssio

Fideiùssio [Fideiussione; cfr. artt 1936 ss. c.c.]

Contratto verbale, di regola adoperato a scopo di garanzia, al pari della spònsio [vedi] e della fideipromìssio [vedi].
Si trattava di una stipulatio [vedi], di cui costituiva una delle possibili applicazioni.
La figura della (—) si affermò verso la fine dell’età repubblicana ed aveva un regime diverso da quello delle altre due figure.
Essa, a differenza della sponsio e della fidepromissio, poteva essere riferita a qualunque tipo di obligàtio [vedi], anche non ex stipulàtu. Inoltre, l’obbligo di garanzia non si estingueva con la morte del soggetto, ma era trasmissibile agli eredi. Non era previsto per la (—) il limite temporale biennale proprio della sponsio e della fidepromissio.
In epoca classica, il creditore poteva rivolgersi, indifferentemente, al debitore principale o al fideiussore; se il fideiussore pagava non aveva diritto di rivalsa verso eventuali altri cofideiussori, né aveva un’apposita azione contro il garantito, ma doveva agire con l’àctio mandàti [vedi] o con l’actio negotiòrum gestòrum [vedi].
L’imperatore Adriano, però, stabilì che in caso di più fideiussori l’obbligazione fosse divisa tra loro ed attribuì al singolo fideiussore un benefìcium divisiònis [vedi] che poteva esser fatto valere in via di excèptio [vedi], contro il creditore che avesse citato lui solo per l’intero. Se poi pagava, il fideiussore godeva del beneficium cedendàrum actiònum [vedi], per effetto del quale il creditore gli cedeva la propria azione contro il debitore principale.
In epoca giustinianea, la (—) assorbì le altre due figure e divenne l’unica obbligazione di garanzia riconducibile allo schema dell’adpromìssio [vedi].
Lo sviluppo dell’istituto era ormai definitivamente orientato verso il carattere sussidiario dell’obbligazione del fideiussore e ciò avveniva per effetto del beneficium excussiònis [vedi] (od òrdinis), che attribuiva la facoltà (accordata da Giustiniano) di esigere che il creditore dirigesse la sua pretesa prima contro il debitore principale e, solo se questi era insolvente, contro il fideiussore.