Fideicommìssum
Fideicommìssum [Fedecommesso; cfr. artt 692 ss. c.c.]
Il (—) era quella disposizione di ultima volontà, di per sé inidonea a produrre effetti secondo il iùs civile [vedi], con la quale il testatore, in forma non di comando, bensì di preghiera, si rivolgeva a colui che aveva istituito erede, o legatario, affinché compisse, dopo la sua morte, una data attività a favore di un’altra persona.
La pratica di effettuare attribuzioni mortis causa per (—) oltreché per legato, si affermò in Roma verso la fine del periodo classico, e produceva, in capo all’onerato, un mero obbligo morale, non giuridico. Augusto [vedi] stabilì che, nel caso di inadempimento particolarmente riprovevole, il beneficiario del fedecommesso potesse agire extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem] rivolgendosi ad uno speciale pretore, il prætor fidecommissarius. In seguito Claudio concesse la cognitio extra ordinem per ogni tipo di fedecommesso, facendo assurgere quest’ultimo, per la sua libertà di forme, nonché per la molteplicità dei fini per suo tramite conseguibili, a sistema diffuso nella pratica, che si affiancò al sistema dei legati. L’oggetto del (—) non era tipico, in quanto per mezzo di esso si poteva disporre la restituzione dell’intera eredità o di una sua quota (sostituzione fedecommissaria [vedi fideicommissum hereditàtis], la liberazione di schiavi o acquisti a titolo particolare. Particolarmente rilevante era il c.d. fidecommesso di famiglia, con il quale si disponeva che non fosse alienata la casa paterna: in questo caso l’oggetto vincolato o la quota vincolata dovevano essere trasmessi intatti dall’uno all’altro membro della famiglia, in conformità delle indicazioni del testatore e, in mancanza, secondo il criterio della prossimità.
Le differenze fondamentali tra legati e fedecommessi erano le seguenti:
— i legati dovevano essere disposti, secondo forme tassativamente determinate, nel testamento o in appositi codicilli; i fedecommessi potevano essere disposti in qualsiasi forma;
— i fedecommessi potevano essere disposti, al contrario dei legati, anche a favore di persone prive della testamènti fàctio passiva [vedi];
— la tutela del legatario si realizzava secondo lo schema della cognitio ordinària; quella del fedecomesso in base alle regole della cognitio extra ordinem.
Nell’ordinamento vigente, la sostituzione fedecommissaria è proibita, ad eccezione del caso particolare del fedecommesso assistenziale, previsto e disciplinato dall’art. 692 c.c.
Il (—) era quella disposizione di ultima volontà, di per sé inidonea a produrre effetti secondo il iùs civile [vedi], con la quale il testatore, in forma non di comando, bensì di preghiera, si rivolgeva a colui che aveva istituito erede, o legatario, affinché compisse, dopo la sua morte, una data attività a favore di un’altra persona.
La pratica di effettuare attribuzioni mortis causa per (—) oltreché per legato, si affermò in Roma verso la fine del periodo classico, e produceva, in capo all’onerato, un mero obbligo morale, non giuridico. Augusto [vedi] stabilì che, nel caso di inadempimento particolarmente riprovevole, il beneficiario del fedecommesso potesse agire extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem] rivolgendosi ad uno speciale pretore, il prætor fidecommissarius. In seguito Claudio concesse la cognitio extra ordinem per ogni tipo di fedecommesso, facendo assurgere quest’ultimo, per la sua libertà di forme, nonché per la molteplicità dei fini per suo tramite conseguibili, a sistema diffuso nella pratica, che si affiancò al sistema dei legati. L’oggetto del (—) non era tipico, in quanto per mezzo di esso si poteva disporre la restituzione dell’intera eredità o di una sua quota (sostituzione fedecommissaria [vedi fideicommissum hereditàtis], la liberazione di schiavi o acquisti a titolo particolare. Particolarmente rilevante era il c.d. fidecommesso di famiglia, con il quale si disponeva che non fosse alienata la casa paterna: in questo caso l’oggetto vincolato o la quota vincolata dovevano essere trasmessi intatti dall’uno all’altro membro della famiglia, in conformità delle indicazioni del testatore e, in mancanza, secondo il criterio della prossimità.
Le differenze fondamentali tra legati e fedecommessi erano le seguenti:
— i legati dovevano essere disposti, secondo forme tassativamente determinate, nel testamento o in appositi codicilli; i fedecommessi potevano essere disposti in qualsiasi forma;
— i fedecommessi potevano essere disposti, al contrario dei legati, anche a favore di persone prive della testamènti fàctio passiva [vedi];
— la tutela del legatario si realizzava secondo lo schema della cognitio ordinària; quella del fedecomesso in base alle regole della cognitio extra ordinem.
Nell’ordinamento vigente, la sostituzione fedecommissaria è proibita, ad eccezione del caso particolare del fedecommesso assistenziale, previsto e disciplinato dall’art. 692 c.c.