Fèra bestia
Fèra bestia [Animale selvatico; cfr. art. 923 c.c.]
(—) era l’animale selvatico.
Le feræ bestiæ rientravano tra le res nullìus [vedi]; il domìnium [vedi] su di esse si acquistava attraverso aucùpium [vedi] o piscà tio [vedi].
Se la (—) si sottraeva alla custodia del cacciatore che l’aveva catturata, tornava ad essere considerata come res nullius, pur mancando la derelìctio [vedi] da parte del cacciatore.
(—) era l’animale selvatico.
Le feræ bestiæ rientravano tra le res nullìus [vedi]; il domìnium [vedi] su di esse si acquistava attraverso aucùpium [vedi] o piscà tio [vedi].
Se la (—) si sottraeva alla custodia del cacciatore che l’aveva catturata, tornava ad essere considerata come res nullius, pur mancando la derelìctio [vedi] da parte del cacciatore.