Fenus (od usurae)
Fenus (od usurae)
Interessi relativi ad una somma di danaro (“sors”) da corrispondersi periodicamente ed anticipatamente.
Le “usurae” erano calcolate in base all’ammontare della somma di denaro e della durata della sua obbligazione.
Le “XII tabulæ” stabilirono che non potessero pattuirsi “usuræ” in misura superiore ad un’“uncia” (1/12) del capitale per ogni mese (c.d. “fenus unciarum” pari al 100% annuo).
La legislazione repubblicana ribassò il tetto massimo ad un centesimo al mese (ad “centesimæ usuræ” pari al 12% annuo).
La legislazione postclassica cristiana e giustinianea ridussero ulteriormente il tasso di interessi.
Giustiniano vietò il c.d. “anatocismus” [vedi], cioè la produzione di interessi da parte degli interessi maturati mensilmente.
Interessi relativi ad una somma di danaro (“sors”) da corrispondersi periodicamente ed anticipatamente.
Le “usurae” erano calcolate in base all’ammontare della somma di denaro e della durata della sua obbligazione.
Le “XII tabulæ” stabilirono che non potessero pattuirsi “usuræ” in misura superiore ad un’“uncia” (1/12) del capitale per ogni mese (c.d. “fenus unciarum” pari al 100% annuo).
La legislazione repubblicana ribassò il tetto massimo ad un centesimo al mese (ad “centesimæ usuræ” pari al 12% annuo).
La legislazione postclassica cristiana e giustinianea ridussero ulteriormente il tasso di interessi.
Giustiniano vietò il c.d. “anatocismus” [vedi], cioè la produzione di interessi da parte degli interessi maturati mensilmente.