Fènus nàuticum (vel pecùnia traiectìcia)
Fènus nàuticum (vel pecùnia traiectìcia) [Prestito marittimo che serviva a finanziare operazioni commerciali]
Il termine fenus indicava in genere il frutto del capitale prestato. Il (—) era una particolare figura di mutuo [vedi mutuum] importata dal diritto greco. Consisteva nella dazione in mutuo di una somma di denaro che doveva essere trasportata per mare e utilizzata per l’acquisto di merci oppure utilizzata per l’acquisto di merci da trasportare per mare.
Carattere peculiare dell’operazione era il nesso esistente tra la restituzione della somma mutuata e delle usuræ pattuite con il buon fine dell’attività commerciale.
Il mutuatario era tenuto alla restituzione della somma solo allorché il denaro o le merci pervenissero a destinazione. Pertanto il rischio del trasporto ricadeva interamente sul mutuante, il quale, in cambio, aveva diritto ad elevati interessi appositamente pattuiti.
Si dubita dell’esistenza di azioni tipiche a tutela dei contraenti: probabilmente le parti, nella pratica, ricorrevano ad una stipulàtio [vedi] con cui il mutuatario prometteva di restituire capitale e interessi.
Il termine fenus indicava in genere il frutto del capitale prestato. Il (—) era una particolare figura di mutuo [vedi mutuum] importata dal diritto greco. Consisteva nella dazione in mutuo di una somma di denaro che doveva essere trasportata per mare e utilizzata per l’acquisto di merci oppure utilizzata per l’acquisto di merci da trasportare per mare.
Carattere peculiare dell’operazione era il nesso esistente tra la restituzione della somma mutuata e delle usuræ pattuite con il buon fine dell’attività commerciale.
Il mutuatario era tenuto alla restituzione della somma solo allorché il denaro o le merci pervenissero a destinazione. Pertanto il rischio del trasporto ricadeva interamente sul mutuante, il quale, in cambio, aveva diritto ad elevati interessi appositamente pattuiti.
Si dubita dell’esistenza di azioni tipiche a tutela dei contraenti: probabilmente le parti, nella pratica, ricorrevano ad una stipulàtio [vedi] con cui il mutuatario prometteva di restituire capitale e interessi.