Famìliæ èmptor

Famìliæ èmptor

Il (—) era il soggetto che, nella mancipàtio familiæ [vedi], acquistava in blocco il patrimonio del disponente con l’intesa che la vendita (sorta di vendita fiduciaria) producesse effetto dopo la morte di quest’ultimo e che il (—) provvedesse in seguito all’attribuzione dei beni secondo le indicazioni impartite dal disponente oralmente o per iscritto.
Il (—) non era, dunque, erede, bensì mero tramite della volontà del venditore-testatore.
Con l’affermarsi, in seguito (II sec. a.C.), della forma tipica del testamento romano, il testamèntum per æs et lìbram [vedi], la figura del (—) subì delle trasformazioni. Il suo intervento, in questa forma di testamento, venne a rivestire, infatti, carattere meramente formale. Il (—) non acquistava nulla e nessun ruolo rivestiva in ordine alla esecuzione delle disposizioni, divenendo semplice depositario del testamento che il disponente, il più delle volte non redigeva in sua presenza, limitandosi alla consegna di tavolette già preparate nella parte dispositiva.
Il suo intervento venne quindi limitato alla pronuncia di una dichiarazione al momento di acquisto del patrimonio e all’apposizione del sigillo che il (—) doveva applicare sulle tavolette recanti le disposizioni testamentarie, insieme ai cinque testimoni e al lìbripens [vedi].