Fàctum prìncipis

Fàctum prìncipis

L’espressione è adoperata, nella prassi, per indicare un provvedimento autoritativo (lett. “fatto del principe”), normativo, che rende non più possibile l’adempimento di una prestazione.
Si pensi, ad es., all’intervento di una nuova normativa che, con efficacia retroattiva, dichiari incommerciabile una cosa.
L’intervento del (—) estingue l’obbligazione e produce la liberazione del debitore.