Expromìssio

Expromìssio [Espromissione; cfr. artt. 1272, 1275, 1276 c.c.]

Negozio giuridico attraverso il quale era possibile attuare, a titolo particolare, il trasferimento (la cessione) del debito [vedi cèssio debiti].
Il diritto romano non conobbe un autonomo negozio attraverso il quale attuare la cessione del debito: il medesimo risultato si poteva però ottenere con la (—) che consisteva nell’assunzione del debito, da parte di una persona diversa dal debitore. Il terzo si obbligava così verso il creditore ad eseguire la medesima prestazione del debitore originario.