Exheredàtio

Exheredàtio [Diseredazione]

Atto solenne ed autonomo con cui il padre privava uno dei figli della qualità di erede a causa della sua indegnità; tale atto costituiva il necessario presupposto per l’adozione di un nuovo erede estraneo.
L’(—) richiedeva l’uso di parole solenni; al fine di richiamare l’attenzione del “diseredante” sulle gravi conseguenze che potevano derivare dalla (—), in considerazione dell’importanza dell’istituto della familia [vedi].
Da Costantino in poi, l’(—) fu ritenuta ammissibile anche se compiuta con formule non solenni: la volontà di diseredare l’erede poteva essere espressa in qualunque modo. La (—) si trasformò, così, in una semplice dichiarazione testamentaria.
La mera præterìtio [vedi] di un hères suus rendeva nullo il testamento: si faceva, perciò, luogo alla successione legittima [vedi succèssio ab intestàto].
Per quanto riguarda, in particolare, la forma della (—), i filii dovevano essere diseredati nominàtim, cioè specificatamente uno per uno, invece le filiæ e i nipoti di ambo i sessi potevano essere diseredati inter cèteros, cioè con una formula generica complessiva (ceteri exherèdes sùnto).
La distinzione tra figli, figlie e nipoti fu abolita da Giustiniano, il quale richiese per tutti la diseredazione nominatim, a pena di nullità del testamento.
L’ordinamento vigente non conosce l’istituto della diseredazione.