Excusàtio tutòris

Excusàtio tutòris

Era la dispensa dall’ufficio che poteva essere domandata dal tutore dativo [vedi tutela mulìerum]. Originariamente la persona designata quale tutore poteva essere esonerata dall’ufficio solo a seguito di una valutazione discrezionale delle ragioni addotte da parte dei magistrati.
Intorno all’età di Marco Aurelio, il procedimento per ottenere l’esonero fu semplificato attraverso la fissazione di un serie di ipotesi in cui il tutore aveva diritto ad essere rimosso dall’incarico (es. avere un certo numero di figli o di tutele, lo stato di povertà, un’età superiore ai 70 anni, l’ignoranza, l’inimicizia con il minore, etc.).
Sempre nello stesso periodo, inoltre, l’istituto fu esteso anche al tutore testamentario [vedi tutela impùberum] in sostituzione della facoltà, precedentemente riconosciuta allo stesso, di servirsi dell’abdicàtio tutelæ [vedi], divenendo, pertanto, suscettibile di applicazione generalizzata.