Excèptio rèi iudicàtæ (vel in iudicium dedùctæ)
Excèptio rèi iudicàtæ (vel in iudicium dedùctæ) [Eccezione di giudicato]
Exceptio [vedi] opponibile nei confronti di chi riproponeva una domanda giudiziale in ordine ad un rapporto litigioso già dedotto precedentemente in giudizio ed esaurito con la relativa lìtis contestàtio [vedi]: con terminologia moderna, si può dire che l’eccezione mirava ad opporre all’attore il fatto che sulla questione, oggetto del nuovo giudizio, vi era già stato un precedente giudizio, definito con una pronuncia passata in giudicato.
Exceptio [vedi] opponibile nei confronti di chi riproponeva una domanda giudiziale in ordine ad un rapporto litigioso già dedotto precedentemente in giudizio ed esaurito con la relativa lìtis contestàtio [vedi]: con terminologia moderna, si può dire che l’eccezione mirava ad opporre all’attore il fatto che sulla questione, oggetto del nuovo giudizio, vi era già stato un precedente giudizio, definito con una pronuncia passata in giudicato.