Exceptio præiudiciàlis

Exceptio præiudiciàlis [Eccezione pregiudiziale; cfr. art. 34 c.p.c.]

Exceptio
[vedi] sollevata dal convenuto per paralizzare un’azione, ottenendo una decisione preventiva su una questione assorbente, suscettibile, cioè, se decisa in un certo modo, di rendere vana l’azione.
Si pensi ad un’azione intentata da un soggetto che si proclama erede, contro chi a suo dire si è impadronito di beni ereditari e all’eccezione sollevata dal convenuto che asserisce di esser lui il vero erede: la decisione su questa questione, se è favorevole al convenuto (se accerta, cioè, che è il convenuto ad essere erede) rende vana l’azione [vedi àctio præiudicialis].