Exceptio plùrium concumbèntium

Exceptio plùrium concumbèntium

Espressione non classica, adoperata in tema di riconoscimento giudiziale di paternità (cfr. artt. 269 ss. c.c.).
Letteralmente, è l’“eccezione di aver avuto più rapporti sessuali”; viene sollevata dal preteso padre che affermi di poter provare che la madre, nel periodo in cui si asserisce avvenuto il concepimento, abbia avuto rapporti con diversi uomini.
L’importanza dell’(—) è, a seguito di numerose decisioni giurisprudenziali, grandemente scemata: si ritiene superfluo, per il presunto padre, sollevare detta eccezione, in quanto la prova dell’esclusività dei rapporti tra la madre ed il presunto padre rientra nell’onere probatorio incombente sulla madre che agisce in giudizio.