Excèptio pàcti

Excèptio pàcti

Exceptio
[vedi] concessa dal pretore, al di fuori dei rimedi caratteristici del ius civile [vedi], per dare riconoscimento giuridico a pattuizioni atipiche [vedi pactum] intercorse tra le parti e paralizzare le pretese che, nonostante tali pattuizioni, l’una parte avanzasse nei confronti dell’altra.
Si pensi, ad es., al caso in cui una parte, pur avendo stipulato una transàctio [vedi] convenisse in giudizio la controparte per continuare proprio la lite (che, con la transazione si era voluto prevenire od eliminare); in tal caso, il prætor concedeva al convenuto la possibilità di paralizzare l’azione sollevando una (—).
Altre applicazioni erano frequenti in tema di recèptum arbìtrii [vedi] o di remìssio pìgnoris tacita [vedi].
Un particolare tipo di (—) era quella che poteva esser sollevata dal debitore contro il creditore che lo avesse convenuto in giudizio per ottenere il pagamento della prestazione, se tra i due fosse stato stipulato un pàctum de non petèndo [vedi].
L’(—) poteva essere peremptòria o dilatòria [vedi exceptio], vale a dire poteva essere proposta in perpetuo o entro un dato termine, a seconda che il patto prevedesse, rispettivamente, l’obbligo per il creditore, di non chiedere mai o di non chiedere prima di un certo tempo l’adempimento. Essa inoltre poteva essere opposta non solo dal debitore, ma anche dal suo erede o dal condebitore solidale nel caso di pactum de non petendo in rem, mentre poteva essere opposta dal solo debitore nel caso di pactum de non petendo in personam.