Exceptio non numeràtæ pecùniæ

Exceptio non numeràtæ pecùniæ

Exceptio
[vedi] concessa, dall’età di Caracalla [vedi], in sede di cognìtio extra òrdinem [vedi] contro il soggetto che agiva (per ottenere la restituzione di una somma di denaro) in base ad una stipulàtio [vedi] con la quale si era già fatto promettere la restituzione di una somma da mutuare, senza che la dazione a mutuo fosse stata eseguita.
Successivamente si ammise che il rimedio della (—) potesse essere esperito, sotto forma di querela non numeratæ pecuniæ, per accertare l’inesistenza dell’obbligo anche se non era esercitata l’àctio ex stipulatu [vedi].