Exceptio iusti domìnii

Exceptio iusti domìnii [Eccezione di giusta proprietà]

Exceptio
[vedi] che poteva esser sollevata dal >dòminus [vedi], nei confronti di chi agiva contro di lui con la rèi vindicàtio [vedi], asserendo di essere il vero proprietario della cosa.
Tale eccezione veniva sollevata dal convenuto che si sobbarcava il relativo onere della prova, quando questi temeva che il Pretore potesse accogliere la domanda attorea. In mancanza di tale timore, infatti, egli poteva limitarsi più comodamente, a negare la pretesa attorea.