Excèptio inadimplèti contràctus

Excèptio inadimplèti contràctus [Eccezione di inadempimento; cfr. artt. 1460-1461 c.c.]

Espressione non classica adoperata per definire l’eccezione, tipica dei contratti a prestazioni corrispettive, concessa dalla legge per tutelare una parte dall’inadempimento della controparte; l’(—) consente di evitare le conseguenze negative dell’inadempimento della controparte, rifiutando di adempiere la propria obbligazione. Si tratta di una rara ipotesi di autotutela del diritto, prevista e riconosciuta nell’attuale ordinamento giuridico.
L’(—) fu ignota al diritto romano.