Exceptio dòli

Exceptio dòli [Eccezione di dolo]

Exceptio
[vedi] opponibile al soggetto (decèptor [vedi]), che dopo aver agito con dolo al fine di indurre un soggetto (deceptus [vedi]) alla conclusione di un negozio, ne chiedesse l’adempimento. Si distinguevano: (—) speciàlis seu præteriti, per il dolo commesso al tempo della conclusione del negozio; (—) generàlis seu præsentis, di più larga applicazione per il dolo commesso in un momento successivo.
L’(—) era formulata in modo da consentire al magistrato giudicante di valutare anche il comportamento che il deceptor [vedi] avesse tenuto dopo la conclusione del negozio giuridico: poteva, perciò, accadere che il deceptor risultasse soccombente per un comportamento malizioso tenuto solo dopo la conclusione del negozio, oppure vittorioso per avere, dopo la conclusione del negozio, neutralizzato gli effetti del comportamento doloso tenuto in precedenza.
L’(—) trovò grande applicazione in diritto romano e fu concessa in molteplici situazioni caratterizzate da comportamento malizioso di una delle parti, sì da poter essere considerata come una sorta di rimedio generale posto a tutela del contraente vittima di un comportamento tenuto in mala fede della controparte (in origine; ad es., l’exceptio non numeràtæ pecùniæ [vedi], non era altro che un’applicazione dell’(—)).