Excèptio

Excèptio [Eccezione]

Istituto di derivazione generalmente pretoria. Di essa si servirono infatti i pretori per soddisfare le esigenze equitative, che talvolta sorgevano nella pratica giudiziaria, in contrapposizione alle ristrette previsioni del iùs civile. In alcuni casi la (—) poteva trovare fondamento in una legge.
L’(—) era una clausola posta nella formula [vedi] tra l’intentio [vedi] e la condemnàtio [vedi] e serviva a condizionare la condanna del convenuto alla verifica del fondamento di una circostanza dedotta dal convenuto stesso e tale da rendere inefficace la pretesa attorea. La circostanza, se accertata, portava al rigetto della domanda attorea.
Essa costituiva pertanto un mezzo di difesa del convenuto, il quale poteva non solo negare i fatti esposti dall’attore, ma anche contrapporre, a tali fatti, altri fatti o situazioni di diritto che, se veri od esistenti, potevano escludere la sua condanna.
Poteva darsi, però, che all’eccezione sollevata dal convenuto l’attore avesse da opporre altri fatti o altre questioni di diritto che paralizzassero l’eccezione stessa; egli allora chiedeva che nella formula, dopo l’(—), fosse inserita una replicàtio che si poneva come condizione negativa dell’(—).
E se, ancora, il convenuto opponeva alla replicatio altre situazioni di fatto o questioni di diritto che valessero a paralizzarla, egli chiedeva che dopo la replicatio fosse inserita una duplicàtio [vedi], che si poneva come condizione negativa della replicatio: la serie delle controeccezioni era, in teoria, illimitata.
Le eccezioni si distinguevano in:
peremptòriæ (o perpetuæ), basate su una circostanza che poteva sempre essere opposta all’azione, in qualunque tempo questa fosse proposta; così, ad esempio, colui, il quale era stato convenuto in giudizio per sentirsi condannare al pagamento di una somma di danaro poteva sempre opporre all’attore il pàctum de non petèndo [vedi] tra loro stipulato e col quale l’attore si era impegnato a non chiedere mai il pagamento del suo credito. Peremptoriæ erano anche l’(—) metus [vedi] e l’(—) doli [vedi];
dilatòriæ, se, invece, potevano essere opposte solo in un determinato periodo di tempo o contro un determinato soggetto. Così, ad esempio, nel caso sopra riportato se col pactum de non petendo [vedi] il creditore si era impegnato a non chiedere il pagamento solo per la durata di sei mesi, la relativa eccezione poteva essere opposta esclusivamente in questi sei mesi e non oltre.