Evocàtio
Evocàtio
Era la formale intimazione attraverso la quale (nella cognìtio extra òrdinem [vedi]) il convenuto era invitato a presentarsi, in una certa udienza, in tribunale; la citazione a giudizio aveva rilievo ufficiale, in quanto, pur se sollecitata dall’attore, essa avveniva a mezzo dell’autorità giudiziaria. Chi risultava irreperibile, veniva convocato attraverso un’apposito editto.
La (—) poteva avvenire in tre modi:
— denuntiatiònibus: il convenuto riceveva da un funzionario imperiale l’invito a presentarsi dal giudice, in un giorno in cui questi tenesse udienza;
— lìtteris: al convenuto veniva recapitato, a cura dell’attore, un atto di citazione a giudizio emesso dal magistrato;
— edìctis: il convenuto veniva chiamato in giudizio direttamente dal giudice.
Era la formale intimazione attraverso la quale (nella cognìtio extra òrdinem [vedi]) il convenuto era invitato a presentarsi, in una certa udienza, in tribunale; la citazione a giudizio aveva rilievo ufficiale, in quanto, pur se sollecitata dall’attore, essa avveniva a mezzo dell’autorità giudiziaria. Chi risultava irreperibile, veniva convocato attraverso un’apposito editto.
La (—) poteva avvenire in tre modi:
— denuntiatiònibus: il convenuto riceveva da un funzionario imperiale l’invito a presentarsi dal giudice, in un giorno in cui questi tenesse udienza;
— lìtteris: al convenuto veniva recapitato, a cura dell’attore, un atto di citazione a giudizio emesso dal magistrato;
— edìctis: il convenuto veniva chiamato in giudizio direttamente dal giudice.