Essentiàlia negòtii
Essentiàlia negòtii [Elementi essenziali del negozio giuridico]
Elementi la cui mancanza impedisce del tutto il nascere di un negozio giuridico o, comunque, la produzione di effetti giuridici: si pensi, ad es., ad un contratto di compravendita (nel quale, per definizione, vi è il trasferimento da un soggetto all’altro, di una res [vedi], in cambio di un prezzo) mancante del prezzo.
Gli (—) variavano, in diritto romano in relazione ai singoli negozi giuridici; in particolare, si riteneva, con riferimento ai negozi di attribuzione patrimoniale, che tra gli elementi essenziali rientrasse una iusta causa [vedi], cioè un’obiettiva ragione giustificatrice del negozio stipulato dalle parti, in relazione al fine che le parti stesse intendevano raggiungere (vi era così una giusta causa per la donazione, per la costituzione di dote etc.).
La distinzione tra la categoria degli (—) e quella dei naturàlia negotii [vedi] costituisce, per la dottrina più autorevole, il riflesso, rispettivamente, di quella tra norme cogenti (inderogabili dalle parti) e norme dispositive (derogabili dalle parti).
Elementi la cui mancanza impedisce del tutto il nascere di un negozio giuridico o, comunque, la produzione di effetti giuridici: si pensi, ad es., ad un contratto di compravendita (nel quale, per definizione, vi è il trasferimento da un soggetto all’altro, di una res [vedi], in cambio di un prezzo) mancante del prezzo.
Gli (—) variavano, in diritto romano in relazione ai singoli negozi giuridici; in particolare, si riteneva, con riferimento ai negozi di attribuzione patrimoniale, che tra gli elementi essenziali rientrasse una iusta causa [vedi], cioè un’obiettiva ragione giustificatrice del negozio stipulato dalle parti, in relazione al fine che le parti stesse intendevano raggiungere (vi era così una giusta causa per la donazione, per la costituzione di dote etc.).
La distinzione tra la categoria degli (—) e quella dei naturàlia negotii [vedi] costituisce, per la dottrina più autorevole, il riflesso, rispettivamente, di quella tra norme cogenti (inderogabili dalle parti) e norme dispositive (derogabili dalle parti).