Espropriazione per pubblica utilità
Espropriazione per pubblica utilità [cfr. artt. 42 Cost., 834 c.c.; L. 25-6-1865, n. 2359; L. 22-10-1971, n. 865; art. 5 bis, D.L. 11-7-1992, n. 333, conv. in L. 8-8-1992, n. 359]
Per il iùs civile [vedi], l’(—) era incompatibile con l’intensità dei poteri che il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] garantiva al dòminus.
Non così per il dominium [vedi] unificato, che dal dominium ex iure Quiritium differiva proprio per la minore intensità; esso, infatti, oltre ad essere sottoposto ad imposta fondiaria, era suscettibile di (—).
Per il iùs civile [vedi], l’(—) era incompatibile con l’intensità dei poteri che il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] garantiva al dòminus.
Non così per il dominium [vedi] unificato, che dal dominium ex iure Quiritium differiva proprio per la minore intensità; esso, infatti, oltre ad essere sottoposto ad imposta fondiaria, era suscettibile di (—).